Regolamento - Borse di studio
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE DEI GIOVANI CANDIDATI AL CONCORSO NOTARILE
Articolo 1 - Finalità generali e scopi
La Fondazione Italiana per il Notariato, nell’ambito dei propri scopi istituzionali, al fine di favorire il perfezionamento della formazione dei giovani che intendono prepararsi per l’accesso al notariato, istituisce borse di studio per laureati in giurisprudenza.
Articolo 2 - Destinatari delle borse


Le borse di studio sono riservate ai cittadini dell’Unione Europea che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza secondo il previgente ordinamento (art. 1 della Legge 19.11.1990 n. 341) oppure la laurea specialistica in giurisprudenza (classe 22/S) oppure la laurea magistrale in giurisprudenza a ciclo unico (classe LMG/01) secondo il vigente ordinamento oppure un equipollente titolo accademico conseguito in uno Stato membro dell’Unione Europea.
Il candidato dovrà
- avere età non superiore a 27 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all’assegnazione
della prima borsa
- avere conseguito la laurea con un voto non inferiore a 100/110
- avere concluso la pratica notarile o esservi iscritto
- avere i requisiti economici di cui all’art. 4
Il candidato, inoltre, non dovrà mantenere rapporti di dipendenza con enti pubblici o privati né godere di altre borse di studio finanziate da enti pubblici o privati. Il conferimento della borsa di studio non instaura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.
Articolo 3 - Numero, consistenza economica e modalità di erogazione della borsa
Il numero, la consistenza economica, la durata e le modalità di erogazione delle borse di studio saranno stabiliti dalla Fondazione Italiana per il Notariato e indicati nel bando.
Articolo 4 - Requisiti economici


Il candidato deve essere in possesso di certificazione ISE/ISEE in corso di validità al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi propri e del nucleo familiare, come di seguito determinato, con un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a euro 25.000.
Il nucleo familiare convenzionale del candidato è costituito dallo stesso candidato e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia alla data della presentazione della domanda, secondo il seguente schema:
- candidato dichiarante
- genitori
- fratelli, sorelle
- conviventi, anche se non legati da vincolo di parentela
- coniuge
- figli
Sono considerati facenti parte del nucleo familiare inoltre:
- i genitori del candidato e gli altri figli a carico, anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di separazione legale o divorzio
- i soggetti in affidamento ai genitori del candidato alla data di presentazione della domanda.
Nel caso di separazione legale o divorzio dei genitori del candidato si considera facente parte del nucleo familiare il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento del candidato stesso. Il candidato, per essere considerato economicamente indipendente, deve trovarsi in entrambe le seguenti situazioni:
- essere residente al di fuori della famiglia d’origine, in alloggio non di proprietà, nemmeno in parte, di un membro della sua famiglia, da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda
- l’indicatore della condizione economica, derivante esclusivamente da redditi di lavoro, non deve essere inferiore a 6.019,30 euro.
Qualora non si verifichino entrambe le condizioni sopra richiamate, il candidato dovrà fare riferimento alla situazione economica e patrimoniale della famiglia di origine.
Articolo 5 - Titoli
Sono titoli valutabili l’iscrizione o l’attestato di frequenza dei corsi delle Scuole di Notariato riconosciute dal Consiglio Nazionale, le pubblicazioni giuridiche, il dottorato di ricerca anche in corso, il diploma di master in materie giuridiche o attinenti e delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali delle Università, la conoscenza di lingue straniere e, comunque, altri titoli atti a comprovare la cultura giuridica del candidato.
Articolo 6 - Bando di concorso
Le borse di studio sono attribuite tramite concorso su valutazione da parte di una commissione che giudica i titoli ed i requisiti economici.
Il bando viene pubblicato sui siti internet della Fondazione Italiana per il Notariato (
www.fondazionenotariato.it), del Consiglio Nazionale del Notariato (
www.notariato.it), della Cassa Nazionale del Notariato (
www.cassanotariato.it) ed, eventualmente, diffuso con altri mezzi stabiliti di volta in volta dal bando.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti borsisti è di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando sui siti internet della Fondazione Italiana per il Notariato, del Consiglio Nazionale del Notariato e della Cassa Nazionale del Notariato.
Articolo 7 - Presentazione della domanda
La modulistica da utilizzare per la presentazione della domanda è predisposta dalla Fondazione Italiana per il Notariato e verrà pubblicata con le modalità di cui all’art. 6.
La domanda dovrà essere corredata:
- dal certificato di laurea, riportante i voti conseguiti nelle singole materie
- dal curriculum vitae con l’indicazione dei titoli
- dai titoli
- dall’autocertificazione del valore ISEE relativo al proprio nucleo familiare
Tutti i documenti e i titoli presentati dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge. Le domande di ammissione, corredate dalla relativa documentazione, dovranno pervenire alla segreteria della Fondazione Italiana per il Notariato entro il termine previsto dal bando.
Articolo 8 - Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è composta da tre eminenti personalità della cultura e della società civile, nominate dal Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Italiana per il Notariato; dal Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato o da un suo delegato; dal Presidente della Cassa Nazionale del Notariato o da un suo delegato; dal coordinatore del Comitato Scientifico della Fondazione; dal Direttore di Scuola del Notariato componente del Consiglio d’ Amministrazione della Fondazione Italiana per il Notariato. La Commissione nomina al suo interno il Presidente.
La Commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
Nella valutazione dei titoli saranno privilegiati quelli comprovanti la cultura giuridica, in specie in materie attinenti al notariato.
Articolo 9 - Graduatorie
A parità di condizioni di merito prevalgono le condizioni economiche meno agiate. A parità di condizioni di merito e di condizioni economiche prevale la minore età, a parità di questa ulteriore condizione, si procederà per sorteggio.
La graduatoria sarà pubblicata sui siti internet della Fondazione Italiana per il Notariato, Consiglio Nazionale del Notariato e, comunque, nei modi e nelle forme indicati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
Articolo 10 - Conferimento della borsa
Ai candidati dichiarati vincitori viene data comunicazione scritta dell’assegnazione della borsa. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il vincitore deve far pervenire alla segreteria della Fondazione Italiana per il Notariato una dichiarazione di accettazione. Qualora il vincitore della borsa non faccia pervenire alla segreteria, entro i termini previsti, la documentazione necessaria, subentra il candidato immediatamente successivo nella graduatoria. Lo stesso accade in caso di recesso entro 60 giorni dalla data di conferimento della borsa.
Articolo 11 - Diritti e doveri dei borsisti


Il borsista con cadenza quadrimestrale informa la Fondazione Italiana per il Notariato dell’avanzamento dello studio con una relazione scritta.
Il godimento della borsa non costituisce un rapporto di lavoro e non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. L’importo della borsa di studio è assoggettato al regime fiscale previsto dall’art. 47 T.u.i.r. e sue modifiche ed integrazioni.
L’attività deve essere svolta continuativamente; sono fatte salve eventuali interruzioni fino ad un massimo di trenta giorni lavorativi in un anno. Ogni altro tipo di interruzione dell’attività di studio comporterà la decadenza dal godimento della borsa.
Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione scritta alla segreteria della Fondazione. Sono fatti salvi i ratei corrisposti per il periodo di effettivo godimento della borsa fino alla data di rinuncia.
La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio o forma di sussidio e verrà erogata in tre rate quadrimestrali.
Al momento dell’approvazione della graduatoria del concorso per notaio dalla quale il borsista risulti vincitore, decade il godimento della borsa di studio ed il borsista dovrà restituire per il residuo la quota di rata anticipatamente erogata.
Articolo 12 - Sanzioni
La Fondazione Italiana per il Notariato si riserva di effettuare controlli sulle autocertificazioni riguardo le condizioni di merito e le condizioni economiche. Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere, al fine di fruire del beneficio, sarà richiesta la restituzione dell’intera somma versata in favore del beneficiario e la corresponsione degli interessi di legge, salva in ogni caso la denuncia all’Autorità Giudiziaria per i fatti costituenti reato.
Articolo 13 - Rinnovabilità
Le borse di cui al presente Regolamento sono rinnovabili per due anni successivi a condizione che il borsista, al momento della presentazione della domanda per il rinnovo, stia frequentando o abbia frequentato con profitto, durante l’intero periodo della borsa, il primo o il secondo anno di corso di una delle Scuole di Notariato riconosciute dal Consiglio Nazionale del Notariato o di una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali delle Università.
Articolo 14 - Norme finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e dal bando di concorso si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti.